La legge di riforma del condominio (Legge n° 220/2012) ha espressamente previsto i requisiti occorrenti per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio, inserendo nelle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile un nuovo articolo, il 71 bis, a ciò espressamente dedicato.
Accanto a requisiti attinenti in senso lato alla “rispettabilità”, quali il godimento dei diritti civili non piuttosto che il non avere subito condanne per determinati delitti, la legge ne prevede altri relativi alla “competenza”, quali l’essere in possesso di un diploma e l’avere frequentato uno specifico corso di formazione iniziale in materia di amministrazione condominiale nonché successivamente quelli di aggiornamento periodico.
Chi alla data di entrata in vigore della legge (18.06.2013) già aveva svolto l’attività di amministratore per almeno un anno nel triennio precedente, può però continuare a farlo anche se non in possesso del diploma e non ha nemmeno l’obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale ma solo quelli di aggiornamento, mentre l’amministratore nominato tra i condomini dello stabile è esentato anche dallo svolgimento dei corsi di formazione periodica.