Il contratto di locazione è quello con cui una parte, detta locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene immobile ad uso abitativo a favore di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, il quale a sua volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, detto canone di locazione

  • Disciplinati dall’art. 2 comma 1 delle Legge n° 431/98, i contratti a canone libero possono essere stipulati in tutti i comuni con una durata di anni 4 ed un rinnovo di eguale periodo (4+4);
  • Non sono previste agevolazioni fiscali;
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  • Vengono stipulati per soddisfare esigenze abitative di natura primaria e prevedono una durata non inferiore ai 3 anni con proroga biennale, motivo per cui sono noti anche come contratti “3 +2”;
  • Il canone non è libero ma deve essere ricompreso all’interno delle fasce di oscillazione previste da specifici Accordi Territoriali ed usufruiscono di diverse agevolazioni fiscali;
  • Previsione e disciplina sono contenute nell’articolo 2, comma 3 della Legge n° 431/98 e nel DM di cui all’art. 4 della stessa Legge;
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  • Possono essere stipulati nei Comuni sedi di Università -o di corsi universitari distaccati o di specializzazione- e nei Comini limitrofi, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 della Legge n° 431/98;
  • I contratti, il cui canone deve essere ricompreso all’interno delle fasce di oscillazione previste da specifici Accordi Territoriali, possono avere una durata da 6 a 36 mesi, ed usufruiscono di diverse agevolazioni fiscali;
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  • La possibilità di stipulare contratti di locazione “transitori”, con durata massima di 18 mesi, è prevista dall’art. 5 comma 1 della Legge n° 431/98;
  • Servono a soddisfare esigeze abitative ordinarie ma temporanee e possono essere stipulate in tutti i Comuni;
  • Il canone deve essere ricompreso all’interno delle fasce di oscillazione previste da specifici Accordi Territoriali se il Comune ha piàù di 10 mila abitanti mentre è libero negli altri Comuni;
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  • Sono previsti e disciplinati dalla Legge n° 392 del 1978, il canone è libero e non sono previste agevolazioni fiscali;
  • La durata è di 6 anni con rinnovo di eguale periodo tranne che per le attività alberghiere o imprese assimilate e le attività teatrali, in cui è di 9 e per le attività a natura transitoria o stagionale in cui può essere più breve;
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  • Sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile ed al cosiddetto “Codice del Turismo”, (d.lgs. n° 79/2011) ;
  • Durata e canone sono liberi;
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  • Di durata pari od inferiore ai 30 giorni possono essere stipulate per finalità turistiche ai sensi dell’art. 1 comma2, lettera c della Legge n° 431/98 e del D.L. n° 50/2017;
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  • Contratti per immobili storico-artistici:  previsti dall’art. 1, comma 1 lettera a della Legge n° 431/98;
  • Contratti con enti locali quali conduttori:  previsti dall’art. 1, comma 2 della Legge n° 431/98;
  • Contratti ad uso foresteria:  articoli 1571 e ss. del Codice Civile;
  • Contratti con contribuzione del Comune a favore del conduttore sfrattato:  ai sensi del DL n° 240 del 2004;
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