Videosorveglianza condominio discipline e autorizzazioni

Condominio


Il singolo proprietario può installare la videosorveglianza senza previa autorizzazione del condominio?

La riforma sul condominio (legge 220/2012) ha introdotto un articolo ad hoc in tema di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (art. 1122 ter). Il singolo condomino è libero di installare le telecamere, senza chiedere previa autorizzazione al condominio, purché le registrazioni riprendano unicamente aree di sua proprietà esclusiva. Il suo unico onere consiste nell’informare gli altri condomini.
La videosorveglianza del condominio. L’assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino metà del valore dell’edificio, può decidere di installare un impianto di videosorveglianza che riprenda le parti comuni del palazzo.
Lo scopo della registrazione delle immagini è la tutela della sicurezza delle persone e delle cose.
Solitamente le telecamere sono posizionate negli ingressi, negli atri, nel cortile e via discorrendo.
La videosorveglianza condominiale deve rispettare la disciplina contenuta nel codice in materia di trattamento dei dati personali (d. lgs. 1986/2003) ed i provvedimenti assunti dal Garante della privacy, in particolare quello datato 8 aprile 2010.
Per completezza, si segnala altre sì che il Garante, nel 2013, ha reso disponibile un “vademecum” dal titolo “Il condominio e la privacy.
Le regole del Garante per conciliare trasparenza e riservatezza nel condominio” per facilitare l’applicazione della corrispondente normativa.
La videosorveglianza del singolo condomino. Anche il proprietario di una singola unità immobiliare, ubicata nel condominio, è libero di installare delle telecamere per ragioni di sicurezza.
Nondimeno, in questo caso, le zone sorvegliate devono essere unicamente le aree di sua proprietà esclusiva o le sue pertinenze. Ad esempio, la sua porta di ingresso o il suo giardino.
In queste ipotesi, non trova applicazione la disciplina dettata dal codice della privacy (d. lgs. 196/2003), giacché le aree sorvegliate non sono parti comuni, ma zone di proprietà esclusiva in cui l’accesso è consentito solo a soggetti che siano invitati dal proprietario stesso.
L’amministratore, dunque, in queste ipotesi, non è chiamato ad adempiere ad alcuna prescrizione di legge.
Egli deve solo accertarsi che il posizionamento delle videocamere non riprenda parti comuni o di transito. Il singolo proprietario ha un unico onere: informare gli altri condomini (Cass. Pen. 44156/2008)
Conclusioni. In conclusione, il singolo condomino è libero di installare un impianto di videosorveglianza senza chiedere l’autorizzazione all’assemblea; nondimeno deve avere cura di posizionare le telecamere di guisa che l’angolo di visuale non riprenda zone comuni o soggetti che transitino in esse.
Inoltre, gli è fatto obbligo di non recare molestia ai confinanti e di non disporre l’inclinazione della telecamera in modo tale da osservare la porta di ingresso dei vicini, in caso contrario, potrebbe commettere il reato di indebite intromissioni nella vita privata (art. 615 bis c.p.).
Il proprietario, infine, non deve sottostare alla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Comments are closed.