Prima casa ricevuta in eredità?

Casa

Agevolato anche un nuovo acquisto

Gli sconti applicati sulle imposte dell’appartamento ereditato non impediscono di fruire dei benefici fiscali per comprare un’altra abitazione principale

Il quesito.Dopo la morte di mio padre, con la successione riceverò in eredità un appartamento presso il quale ho già la residenza, insieme a mio marito. Abbiamo acquistato un terreno, sempre all’interno dello stesso Comune, sul quale prossimamente fabbricheremo la nostra nuova abitazione. Per la costruzione di quest’ultima potrò fruire delle agevolazioni “prima casa”?

La risposta. La risposta è affermativa. In sede di acquisto per successione o donazione, è possibile fruire delle agevolazioni per la prima casa riguardo alle imposte ipotecarie e catastali. Imposte che, in tal caso, sono dovute in misura fissa, anziché nella misura complessiva del 3% del valore degli immobili.

Naturalmente, per le agevolazioni occorre avere i requisiti di legge: cioè la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile, e il non possesso di un’altra abitazione (o porzione di abitazione), su tutto il territorio nazionale, acquistata con i benefici “prima casa” (articolo 1, Tariffa, Nota II–bis, del Dpr 131/1986).

L’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto a titolo gratuito, come nella circostanza in esame (dopo una successione), non preclude – in caso di successivo acquisto (o realizzazione in appalto su area di proprietà) a titolo oneroso di un’altra abitazione – la possibilità di fruire dei benefici “prima casa”.

Benefici che – nel caso in questione – consistono nell’Iva al 4% sul contratto di appalto, in base al n. 39, Tabella A, parte II, del Dpr 633/72 (a tal proposito, si vedano anche la circolare 44/E del 7 maggio 2001, paragrafo 1, e la circolare 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 5.4).

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