Affitti brevi

Condominio Fisco

Airbnb verso l’esonero dal pagamento della cedolare secca.

Airbnb Ireland (la “casa madre” per l’Europa) offre servizi «immateriali» e non è quindi assoggettabile alla disciplina sugli agenti immobiliari contenuta nella stringente “legge Hoguet” che regola questa attività in Francia. Le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nella causa C-390/18, se verranno confermate dalla sentenza, fanno ben sperare su un punto a favore di Airbnb Italia, da anni impegnata per dimostrare che, non svolgendo attività di mediatore immobiliare, non è tenuta a effettuare la ritenuta del 21% sugli affitti turistici a nome degli host. Il contenuto delle conclusioni è stato comunicato dalla Corte di Giustizia. La causa è stata avviata dal Parquet de Paris (procura di Parigi, Francia) sulla base di un contenzioso sorto tra l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP, associazione per l’alloggio e il turismo professionale) e Airbnb Ireland, società di diritto irlandese con sede a Dublino (Irlanda) che gestisce per tutti gli utenti stabiliti al di fuori degli Stati Uniti una piattaforma online volta a mettere in contatto locatori e inquilini di case per le vacanze. La questione, sollevata dal Parquet nel 2017, riguardava la supposta violazione della legge che disciplina dei requisiti relativi all’esercizio di talune operazioni relative alla gestione di immobili e di fondi inerenti ad esercizi commerciali (cosiddetta «legge Hoguet») riguardante, in particolare, l’attività di agente immobiliare. La AIRBNB Ireland contestava proprio il fatto di esercitare l’attività di agente immobiliare e deduceva quindi l’inapplicabilità della legge Hoguet per incompatibilità con la direttiva 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione. L’avvocato generale Maciej Szpunar ha presentato oggi le sue conclusioni, in relazione al fatto se il servizio fornito dalla AIRBNB Ireland possa essere considerato quale «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2000/31. L’avvocato generale ha sottolineato che, nella propria giurisprudenza, la Corte ha già avuto modo di fissare taluni criteri relativi ai servizi misti, composti di un elemento fornito elettronicamente e di un altro non fornito per tale via. E dopo aver esaminato il servizio fornito dalla AIRBNB Ireland alla luce di tali criteri, l’avvocato generale ha suggerito alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che «un servizio consistente nell’intermediazione, tramite una piattaforma elettronica, tra potenziali locatari e locatori che offrano prestazioni di alloggio di breve durata, in una situazione in cui il prestatore di detto servizio non eserciti un controllo sulle modalità essenziali di tali prestazioni, costituisce un servizio della società dell’informazione, con la precisazione che il fatto che detto prestatore proponga parimenti altri servizi a contenuto materiale non impedisce la qualificazione del servizio fornito elettronicamente come servizio della società dell’informazione, a condizione che quest’ultimo servizio non rappresenti un tutto inscindibile con i servizi medesimi». 

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