Amministratori anche della privacy

Condominio

Il 25 maggio 2018 troverà piena applicazione il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, conosciuto anche come «Gdpr». Le nuove norme riguardano tutte quelle realtà che in qualsiasi modo trattano dati personali delle persone fisiche, quindi anche il condominio. Vi è la necessità di individuare quali sono le novità per l’amministratore come responsabile del trattamento.

All’interno del condominio i dati personali sono ad esempio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ma anche il numero dell’interno dell’abitazione o la bolletta dell’acqua se riconducibili ad un condomino. Tale precisazione era stata già effettuata dal Garante della Privacy successivamente all’entrata in vigore della legge 220/2012 e rimane valida anche per la nuova normativa.

Il regolamento, all’articolo 4, definisce le caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE e, quindi, al Codice Privacy italiano. La «compagine condominiale», come judi online viene chiamata, nella sua qualità di titolare del trattamento, potrà nominare in assemblea l’amministratore quale responsabile del trattamento. Secondo il nuovo disposto, lo dovrà fare mediante un contratto o un atto giuridico conforme al diritto nazionale, stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico. Con il contratto la compagine condominiale delega all’amministratore la gestione dei dati personali, definendo i compiti specifici dello stesso e i limiti di utilizzo dei dati. L’importante è che questi compiti vengano inseriti tra quelli oggetto del mandato.

L’amministratore potrà a sua volta nominare sub-responsabili del trattamento, a meno che non gli sia stato vietato dal condominio al momento della nomina. La nomina nama nama situs judi slot online dei sub-responsabili deve avvenire nelle stesse forme e deve avere gli stessi requisiti richiesti per la nomina del responsabile principale. Dell’operato dei responsabili di secondo livello risponde sempre l’amministratore davanti al condominio.

L’amministratore dovrà adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti. Secondo il Regolamento Europeo, il responsabile del trattamento per individuare le idonee misure di sicurezza deve tenere conto «della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche». Del suo operato ne risponde direttamente il titolare–condominio, a meno che il responsabile del trattamento – amministratore non ecceda i limiti di utilizzo dei dati imposti dalla «compagine condominiale» in sede di nomina, allora ne risponderà insieme al condominio come se fosse egli stesso titolare (contitolarità).

Se l’amministratore non venisse nominato responsabile del trattamento, ci si chiede come potrebbe trattare i dati personali dei condòmini, considerato che per svolgere l’ incarico di amministratore è obbligato a trattare i dati personali. L’amministratore potrebbe slot gacor terpercaya e dovrebbe essere nominato «incaricato del trattamento», in quanto lo stesso opera con i dati personali dei condòmini sotto l’autorità diretta del titolare. Anche se tale figura non è più prevista espressamente dal regolamento, non è assolutamente vietata.

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